Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.Lvo 12/09/2007 n. 169

a) nei commi secondo, terzo, quarto e quinto, le parole "Corte di appello" e "Corte d'appello" sono sostituite dalle seguenti: "corte d'appello"

b) nel secondo comma, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

Art. 3 - Modifiche al Titolo II, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, il secondo comma è abrogato.

2. All'articolo 25, primo comma n. 6), del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, le parole: "agli avvocati" sono sostituite dalla seguente: "ai difensori".

3. L'articolo 26, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 26 (Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale). Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio. Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse. Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, equivale a notificazione. Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;

2) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;

3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;

4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonchè l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste. All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato".

4. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, il secondo comma è abrogato.

5. All'articolo 32, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, le parole "giudice delegato" sono sostituite dalle seguenti: "comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter.".

6. All'articolo 33, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo le parole: "Relazione al giudice" sono aggiunte: "e rapporti riepilogativi."

b) nel primo comma le parole "dell'istruttoria penale" sono sostituite con "delle indagini preliminari in sede penale.".

7. All'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo le parole "scelti dal curatore." è aggiunta la seguente frase: "Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purchè sia garantita l'integrità del capitale"

b) il terzo comma è abrogato.

8. All'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta."

b) al secondo comma, le parole "approvati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter" sono sostituite dalla seguente: "autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter comma ottavo".

9. All'articolo 37-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma, è sostituito dal seguente: "Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40";

b) nel terzo comma, le parole "allo stato" sono soppresse.

10. All'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, dopo le parole "In caso di inerzia, di impossibilita" sono inserite le seguenti: "di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o";

b) il settimo comma è sostituito dai seguenti: "Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile. L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.".

Art. 4 - Modifiche al Titolo II, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole da "L'imprenditore" a "sono tenuti" sono sostituite dalle seguenti: "Il fallito persona fisica è tenuto";

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore.".

2. All'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51.".

3. All'articolo 53, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, le parole da "disponendo" fino a "relative", sono sostituite dalle seguenti: "determinandone le modalità a norma dell'articolo 107".

4. All'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del terzo comma è sostituita dalla seguente: "c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;";

b) alla lettera d) del terzo comma dopo le parole "sia attestata", sono aggiunte le seguenti: "da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)".

5. All'articolo 70, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, dopo le parole "atti estintivi di", sono aggiunte le seguenti: "posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque".

6. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto";

b) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza che gli sia dovuto risarcimento del danno";

c) il settimo comma è sostituito dai seguenti: "In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado".

7. L'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 72-bis (Contratti relativi ad immobili da costruire). I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.".

8. All'articolo 72-quater, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, dopo le parole " del bene stesso" sono inserite le seguenti: "avvenute a valori di mercato".

9. L'articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 73 (Vendita con riserva di proprieta). Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa. Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.".

10. L'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 74 (Contratti ad esecuzione continuata o periodica). Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avve- nute o dei servizi già erogati.".

11. L'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 79 (Contratto di affitto d'azienda). Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo 111 n. 1.".

 

Pagina 2/6 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional